[A] Sul riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice Amministrativo in materia di appalti pubblici. [B] Sull’onere dell’appaltatore di verificare la validità tecnica del progetto fornito dal committente con particolare riguardo alle caratteristiche del suolo su cui l’opera deve sorgere. [C] Sulle modalità con cui l’appaltatore è tenuto ad iscrivere le riserve in caso di temporanea indisponibilità del registro di contabilità. [D] Sull’applicabilità dell’art. 1458 c.c. alla risoluzione dei contratti d’appalto, con particolare riguardo agli effetti recuperatori in ordine alle prestazioni già eseguite dall’appaltatore.
SENTENZA N. ****
[A] Sul punto si è reiteratamente pronunciata la Corte di Cassazione che, in particolare, a Sezioni Unite nell’ordinanza n. 489/2019 ha ribadito: “In tema di appalti pubblici, questa Corte, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 104 del 2010, ha costantemente affermato che sono devolute alla cognizione del Gi...